In particolare, i ricorrenti lamentavano che il provvedimento, limitatamente alla parte in cui attribuiva alle farmacie la competenza ad effettuare analisi di laboratorio e test cardiologici, fosse lesivo degli interessi dei laboratoridi analisi venendo in tal modo ad interferire non solo con le competenze specialistiche dei medici e delle strutture private addette, ma anche con la loro capacità produttiva; e ciò in una situazione di totale disomogeneità sia sotto il profilo dei requisiti che sotto il profilo di limiti di spesa.
I Giudici hanno, invece, affermatoche:nessuna competenza specifica ed esclusiva dei laboratori appare essere stataestesa alle farmacie, avendo già la normativa primaria e secondaria offerto alpaziente solo la possibilità di scelta tra autoanalizzarsi da solo ovvero dirivolgersi alla farmacia più vicina per un aiuto di carattere materiale.
Il Tribunale ha, infatti, chiarito che la farmacia non può costituire una struttura equiparabile o assimilabile, sotto il profilo organizzativo e funzionale, al laboratorio medico e che la scelta del legislatore di riconoscere alle farmacie private una funzione di supporto alle politiche sanitarie nazionali è avvenuta in ragione dei benefici derivanti alla spesa sanitaria dalla sensibilizzazione dei cittadini al bene salute ed alla prevenzione, tramite lagevole accesso agli strumenti diagnostici.