In particolare, prima di effettuare i pagamenti dovuti, le pubbliche amministrazioni devono verificare, anche in via telematica, se il creditore risulta inadempiente rispetto all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno alle somme da corrispondere.
In caso di esito affermativo, le stesse pubbliche amministrazioni, senza procedere al pagamento, sono tenute a segnalare la circostanza all’Agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
Inoltre, la durata della sospensione del pagamento è aumentata da trenta a sessanta giorni al fine di consentire all’Agente di riscossione il pignoramento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito.