Disposizione sui pagamentio delle Pubbliche Amministrazioni

Si informa che l’articolo 48 bis del DPR 602/1973, così come modificato dall’articolo 1, commi 986-989 della Legge di Bilancio per il 2018, a far data dal 1° marzo 2018, riduce da 10 mila a 5 mila euro l’importo che costituisce il limite imposto alle amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica per la verifica della posizione del beneficiario del pagamento con l’Agenzia dell’Entrate.

 

In particolare, prima di effettuare i pagamenti dovuti, le pubbliche amministrazioni devono verificare, anche in via telematica, se il creditore risulta inadempiente rispetto all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno alle somme da corrispondere.

In caso di esito affermativo, le stesse pubbliche amministrazioni, senza procedere al pagamento, sono tenute a segnalare la circostanza all’Agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Inoltre, la durata della sospensione del pagamento è aumentata da trenta a sessanta giorni al fine di consentire all’Agente di riscossione il pignoramento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito.

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