Come è noto, ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. 206/2007, il tirocinio curriculare può essere svolto sia nelle farmacie di comunità che in quelle ospedaliere: pertanto, ciascun titolare o direttore di farmacia pubblica e/o privata e ciascun direttore di farmacia ospedaliera, in base alle caratteristiche organizzative della propria struttura, nonché alle condizioni che possano assicurare il rispetto delle disposizioni adottate dalle competenti Autorità in materia di sicurezza e distanziamento sociale, effettuerà le necessarie valutazioni sulla possibilità di svolgere le attività formative connesse con il tirocinio, in presenza ovvero con modalità a distanza.
Il documento, predisposto dalla Federazione alla luce di quanto previsto dal DM 38/2020 in materia di tirocini ed esami di Stato, contempla, nelle diverse specificità, sia l’ipotesi dei tirocini curriculari in presenza del tirocinante sia quella della modalità a distanza.
Gli indirizzi di massima forniti dalla Federazione tengono conto dell’esigenza di assicurare il completamento dei percorsi formativi già avviati e
l’accesso alla professione anche nel periodo emergenziale, nel pieno rispetto delle misure di contenimento adottate dal Governo per fronteggiare l’epidemia.
In tal senso, si trasmette il documento allegato con richiesta di volerne assicurare la massima diffusione presso gli iscritti.
Cordiali saluti.
IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)
IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)