L’obbligo di fattura elettronica, introdotto dalla L. 205/2017 (art. 1, comma 909 e ss.), vale sia nel caso in cui la cessione del bene o la prestazione di servizio siano effettuate tra due operatori Iva (operazioni B2B, cioè Business to Business), sia nel caso in cui la cessione/prestazione è effettuata da un operatore Iva verso un consumatore finale (operazioni B2C, cioè Business to Consumer).
Le regole per predisporre, trasmettere, ricevere e conservare le fatture elettroniche tra privati sono definite nel provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018 (all. 1), pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Per le fatture elettroniche emesse, invece, verso le Pubbliche Amministrazioni restano valide le regole riportate nel Decreto Ministeriale n. 55/2013 e nel sito www.fatturapa.gov.it.